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Una sentenza del Tar Campania Napoli (n. 1306 del 27/2/2024) ha ricordato come deve ritenersi ancora valido il principio espresso in passato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 13725 del 30 maggio 2012,) in base al quale l'autorizzazione al trasporto conto terzi ricomprende anche la possibilità di trasportare in conto proprio.
La Cassazione aveva, infatti, affermato che deve ritenersi illegittima l'applicazione di sanzioni amministrative, ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298, nei confronti di coloro che svolgono attività di trasporto per conto proprio senza il titolo abilitativo specifico, ma che sono in possesso dell'autorizzazione per svolgere l'attività di trasporto per conto terzi.
Anche l’Albo Gestori Ambientali ha fatto propria questa interpretazione con la circolare n. 1463/Albo/Pres. del 30/11/2012, nella quale ha precisato che per l'esercizio dei due tipi di attività (in conto proprio e per conto terzi) sono effettivamente previsti provvedimenti abilitativi distinti. Tuttavia, quello relativo al trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi. Può quindi essere considerato senz'altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio.