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Come più volte sottolineato in questi anni, il contratto di noleggio è lo strumento di tutela più potente nelle mani dell’imprenditore e non si può prescindere dall’avere condizioni generali di noleggio corrette e complete. Sulla struttura contrattuale confermo che la modalità più corretta è quella di avere un Modulo d’Ordine, all’interno del quale inserire tutti gli elementi variabili del contratto di noleggio, con l’indicazione dei beni noleggiati, del corrispettivo richiesto, delle modalità e condizioni di pagamento, dell’indicazione del deposito cauzionale ed altri elementi che sono concordati commercialmente con il cliente. Al Modulo d’Ordine devono accedere necessariamente le Condizioni Generali di Noleggio contenenti tutte le clausole che regolano il rapporto di noleggio e tra questi due documenti ci deve essere una riferibilità univoca, in modo che si sappia sempre con certezza quali siano le condizioni che si applicano all’accordo tra le parti. Nel caso in cui poi le parti vogliano derogare ad alcune delle condizioni generali, le modifiche dovranno essere indicate chiaramente all’interno del Modulo d’Ordine e sottoscritte da parte del cliente.
Altro elemento essenziale, al quale il noleggiatore deve prestare grande attenzione, è l’approvazione separata delle clausole vessatorie ai sensi dell’art. 1341 comma 2 del Codice Civile, per fare sì che alcuni tipi di clausole particolarmente compressive dei diritti del cliente, possano essere fatte valere contro quest’ultimo. Questo risultato si ottiene facendo apporre una seconda firma in calce alle condizioni generali riferita solo ed esclusivamente alle clausole previste dall’articolo di cui sopra. Molto spesso questo aspetto non viene regolato correttamente, con grande rischio per il noleggiatore che si potrebbe trovare a non poter fare valere il proprio contratto nei confronti del cliente.
In alcuni casi il noleggiatore predispone anche un modulo a parte in cui presta la dichiarazione prevista dall’art. 72 comma 1, dove cioè attesta la conformità normativa dei macchinari immessi sul mercato a titolo di noleggio. Non ritengo che sia necessario prevedere un modulo apposito e tale dichiarazione potrà costituire una clausola delle condizioni generali di noleggio, come inserito nelle Condizioni Generali di Noleggio Assodimi disponibili sul sito associativo per tutti gli associati. Ribadisco anche che i riferimenti alla “familiarizzazione” svolta dal personale del noleggiatore a favore del cliente è opportuno non farli risultare esplicitamente in contratto, non essendo un obbligo legalmente previsto a carico dell’azienda di noleggio. L’attività in cui si illustra il corretto funzionamento del macchinario è certamente utile e corretta, meglio però non formalizzarla nero su bianco per evitare di incorrere in responsabilità non necessarie.
Da ultimo dovrà essere predisposta la modulistica relativa alla dichiarazione ex art. 72 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 in tema di formazione, che a partire da luglio 2023 suggerisco di realizzare in due copie: una per il caso di noleggio a freddo a un soggetto professionale (e quindi sottoscritta dal datore di lavoro), una per il caso di noleggio ai privati. In questo secondo caso sarà una dichiarazione autocertificativa del privato che attesta di essere adeguatamente formato all’utilizzo delle attrezzature di lavoro prese a noleggio. All’interno dei moduli dovranno essere indicate le categorie di macchinari per cui i lavoratori sono formati o abilitati, con l’indicazione anche del codice fiscale di ognuno, in modo che ci sia un’identificabilità univoca dell’operatore. Questa dichiarazione dovrà essere conservata a cura del noleggiatore per tutta la durata del contratto di noleggio.
Spesso lavorando con clienti molto importanti viene proposto la firma di moduli d'ordine lato cliente, che possono essere studiati e messi agli atti ma il contratto di noleggio deve essere sempre presente e deve essere espressione del noleggiatore per avere una maggiore e reale tutela.